Art. 19

Perdite e consumo personale o familiare

In vigore dal 11 dic 2017
Perdite e consumo personale o familiare 1.   Gli Stati membri fissano le percentuali massime accettabili delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, a operazioni varie o a cambiamenti della categoria del prodotto. 2.   Il responsabile del registro informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'autorità territorialmente competente se le perdite reali superano: a) durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato V, parte B, punto 2.1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/273; e b) nei casi di cui al primo paragrafo, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri. L'autorità competente di cui al primo comma adotta le misure necessarie per svolgere indagini sulle perdite. 3.   Gli Stati membri determinano le modalità di registrazione di informazioni concernenti: a) il consumo del produttore e della sua famiglia; b) qualsiasi variazione accidentale del volume dei prodotti
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