Art. 21

Chiusura del registro

In vigore dal 11 dic 2017
Chiusura del registro Il registro è chiuso redigendo, una volta l'anno, un bilancio annuo, in data da stabilire da parte degli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere riportate al periodo annuale successivo. Esse devono essere iscritte tra le entrate nel registro in data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze risultanti dal bilancio e le giacenze esistenti, ciò è indicato nei libri contabili chiusi.
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