Art. 22

Dichiarazione di produzione

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di produzione 1.   I produttori presentano la dichiarazione di produzione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273 in riferimento alla produzione della campagna vitivinicola in corso entro il 15 gennaio di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive e produzioni di vino specifiche, una data non successiva al 1o marzo. 2.   La dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identità del produttore; b) il luogo in cui sono detenuti i prodotti; c) la categoria di prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino: le uve, i mosti di uve (mosti concentrati, mosti concentrati rettificati o mosti parzialmente fermentati) o i vini nuovi ancora in fermentazione; d) nome e indirizzo del fornitore; e) le superfici vitate in produzione, comprese quelli a scopi di sperimentazione, da cui provengono le uve, indicate in ettari e con il riferimento all'ubicazione della particella viticola; f) il volume, indicato in ettolitri o in centinaia di chilogrammi, dei prodotti vitivinicoli ottenuti dall'inizio della campagna viticola e detenuti alla data della dichiarazione, ripartiti per colore (rosso/rosato o bianco), per categoria di prodotti utilizzati (uve, vini nuovi ancora in fermentazione, mosto, incluso il mosto parzialmente fermentato, ma escluso il mosto concentrato e il mosto concentrato rettificato), e uno dei seguenti tipi: i) vino DOP; ii) vino IGP; iii) vino varietale senza DOP/IGP; iv) vino senza DOP/IGP; v) tutti gli altri prodotti della campagna viticola, compresi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati. Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione. 3.   Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino. Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti secondo criteri oggettivi pertinenti a tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti unitamente alle notifiche di cui all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 4.   Gli Stati membri prescrivono ai produttori di uva e ai commercianti che cedono prodotti destinati alla produzione di vino di fornire ai produttori i dati richiesti per la compilazione delle dichiarazioni di produzione.
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