Art. 24

Dichiarazione di vendemmia

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di vendemmia 1.   Se gli Stati membri richiedono la dichiarazione di vendemmia di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di uva presentano tale dichiarazione entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive, una data non successiva al 1o marzo. 2.   Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni, ripartite secondo le categorie di cui all'allegato III, punto 1.2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273: a) l'identità del produttore di uva (secondo le informazioni richieste all'allegato III, punto 1.1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273); b) la superficie vitata in produzione (espressa in ettari e con riferimento all'ubicazione della particella viticola); c) la quantità di uve raccolte (in centinaia di chilogrammi); d) la destinazione delle uve (in ettolitri o centinaia di chilogrammi): i) vinificate dal dichiarante, in quanto produttore; ii) consegnate a una cantina cooperativa (come uve o mosto); iii) vendute a un produttore di vino (come uve o mosto); iv) altre destinazioni (come uve o mosto).
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