Art. 33
Notifiche relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
In vigore dal 11 dic 2017
Notifiche relative al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione:
a)
la comunicazione sulle superfici viticole di cui all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa alla situazione al 31 luglio della campagna precedente. Tale comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte I, del presente regolamento;
b)
le notifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte II, del presente regolamento;
c)
una notifiche relativa alle restrizioni decise dagli Stati membri in relazione ai reimpianti nella stessa azienda, di cui all' del presente regolamento. Tale notifica è effettuata compilando la tabella A figurante nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;
d)
un elenco nazionale aggiornato delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui agli del presente regolamento;
e)
la comunicazione sull'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione nonché le superfici non autorizzate che sono state estirpate di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale comunicazione fa riferimento alla campagna viticola precedente. La comunicazione è effettuata utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte III, del presente regolamento;
f)
per gli Stati membri che decidono di applicare il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le soglie decise in relazione alle dimensioni minime e massime delle aziende di cui all'allegato II, punto H, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
2. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
le domande di autorizzazioni per nuovi impianti, le autorizzazioni effettivamente concesse nel corso della campagna viticola precedente a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento e le autorizzazioni rifiutate dai richiedenti nonché quelle concesse ad altri richiedenti anteriormente al 1o ottobre a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte IV, del presente regolamento;
b)
le autorizzazioni per reimpianti concesse nel corso della campagna viticola precedente, di cui all' del presente regolamento. Tale notifiche sono effettuate compilando la tabella B nell'allegato IV, parte V, del presente regolamento;
c)
le autorizzazioni concesse nel corso della campagna viticola precedente sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all' del presente regolamento. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell'allegato IV, parte VI, del presente regolamento e sono trasmesse solo fino al 1o novembre dell'anno successivo alla scadenza del termine per la conversione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine fissato dallo Stato membro conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro non ottemperi alle disposizioni dei paragrafi 1 o 2, o se le informazioni risultano inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all' del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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