Art. 3
Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
In vigore dal 11 dic 2017
Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti
1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all'articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno.
2. Qualora gli Stati membri tengano conto delle raccomandazioni presentate dalle organizzazioni professionali o dai gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali raccomandazioni sono presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Anche le raccomandazioni sono rese pubbliche.
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