Art. 4

Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

In vigore dal 11 dic 2017
Criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti 1.   Gli Stati membri che decidono di avvalersi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni entro il 1o marzo del rispettivo anno. 2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 riguardano: a) l'applicazione di uno o più dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la debita giustificazione qualora gli Stati membri decidano di applicare l'articolo 64, paragrafo 1, lettera d), nonché i criteri di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273; b) il numero di ettari disponibili per la concessione di autorizzazioni a livello nazionale: i) su base proporzionale; ii) secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273. 3.   Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati. Essi possono inoltre decidere di ponderare l'importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell'osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.
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