Art. 6

Presentazione delle domande per nuovi impianti

In vigore dal 11 dic 2017
Presentazione delle domande per nuovi impianti 1.   Una volta rese pubbliche le decisioni di cui agli o le informazioni applicabili alla concessione di autorizzazioni di cui all', paragrafo 2, e non oltre il 1o maggio, gli Stati membri danno inizio al periodo di presentazione delle singole domande della durata di almeno un mese. 2.   Le domande indicano la dimensione e l'ubicazione specifiche della superficie nell'azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione. Se non è stata presa alcuna decisione in merito ai limiti o ai criteri da applicare in conformità, rispettivamente, agli , gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda per cui l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti. 3.   Se gli Stati membri decidono di avvalersi di determinati criteri per la concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti in conformità all', si applicano le seguenti norme: a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273: le domande indicano il prodotto o i prodotti vitivinicoli che il richiedente intende produrre sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto specificando se il richiedente intende produrre uno o più dei prodotti seguenti: i) vini a denominazione di origine protetta (DOP) ii) vini a indicazione geografica protetta (IGP) iii) vini senza indicazione geografica, inclusi quelli con indicazione varietale; b) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare la sostenibilità economica del rispettivo progetto sulla base di una o più delle metodologie standard di analisi finanziaria dei progetti di investimento nel settore agricolo menzionate nell'allegato II, parte E, del regolamento delegato (UE) 2018/273; c) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare il potenziale di aumento della competitività in base a una delle considerazioni di cui all'allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273; d) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni atte a dimostrare il potenziale di miglioramento di prodotti con indicazione geografica in base a una delle condizioni di cui all'allegato II, parte G, del regolamento delegato (UE) 2018/273; e) il criterio di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che le dimensioni dell'azienda del richiedente al momento della domanda rispettano le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all'allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273; f) ove gli Stati membri chiedano ai richiedenti di assumere gli impegni di cui all'allegato I, parti A e B, e all'allegato II, parti A, B, D, E, F, G e parte I, punto II, del regolamento delegato (UE) 2018/273 in relazione ai rispettivi criteri, le domande includono tali impegni. Se gli elementi di cui al primo comma, lettere da a) a f), possono essere ricavati direttamente dagli Stati membri, questi possono esentare i richiedenti dall'includere detti elementi nelle loro domande. 4.   Dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti non ammissibili in merito alla non ammissibilità delle loro domande a titolo della decisione sui criteri di ammissibilità adottata dagli Stati membri a norma dell'. Tali domande sono escluse dalle fasi successive della procedura.
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Presentazione delle domande per nuovi impianti (Art. 6 Regolamento (UE) 2018/274) — Testo vigente | Portale Normativo