Art. 26
Campioni per finalità di controllo
In vigore dal 11 dic 2017
Campioni per finalità di controllo
1. Ai fini del, capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273, l'organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'organismo richiedente conserva i campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:274:oj#art-26