Art. 26

Campioni per finalità di controllo

In vigore dal 11 dic 2017
Campioni per finalità di controllo 1.   Ai fini del, capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273, l'organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento. 2.   L'organismo richiedente conserva i campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
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