Art. 28

Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica

In vigore dal 11 dic 2017
Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica 1.   Le informazioni raccolte nella banca dati analitica di dati isotopici sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda. 2.   In casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. 3.   Le informazioni messe a disposizione riguardano soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni notifica di informazioni messe a disposizione è accompagnata dal richiamo delle condizioni di utilizzo della banca dati di cui all', paragrafo 7, lettera c).
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