Art. 27

Campioni per la banca dati analitica

In vigore dal 11 dic 2017
Campioni per la banca dati analitica 1.   Per l'istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i laboratori designati dagli Stati membri devono prelevare campioni di uve fresche da analizzare nonché da trattare e trasformare in vino secondo le istruzioni riportate nell'allegato III, parte I, del presente regolamento. 2.   I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l'età e le pratiche colturali seguite. 3.   Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell'allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell'allegato III, parte II. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti. 4.   I campioni sono analizzati secondo i metodi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell' del regolamento (CE) n. 606/2009 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati rispondono ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025:2005 e, in particolare, partecipano a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. I laboratori presentano al Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS) una documentazione scritta probante relativa alla conformità a tali criteri, ai fini del controllo della qualità e della convalida dei dati forniti. 5.   I laboratori redigono un bollettino di analisi in conformità all'allegato III, parte IV, e una scheda segnaletica per ciascun campione in conformità al questionario nell'allegato III, parte III, 6.   All'ERC-CWS vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica. 7.   Gli Stati membri e l'ERC-CWS assicurano: a) la conservazione dei dati contenuti nella banca dati analitica; b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo; c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l'applicazione della normativa vitivinicola unionale e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici; d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni; e) l'accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l'eventuale rettifica dei dati inesatti. 8.   L'ERC-CWS redige e aggiorna ogni anno l'elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:274:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo