Art. 26 · Campioni per finalità di controllo

Art. 26

Campioni per finalità di controllo

In vigore dal 11 dic 2017
Campioni per finalità di controllo 1.   Ai fini del, capo VII del regolamento delegato (UE) 2018/273, l'organismo di contatto di uno Stato membro può chiedere all'organismo di contatto di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento. 2.   L'organismo richiedente conserva i campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.
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