Art. 47

Sanzioni concernenti i documenti di accompagnamento e i documenti VI-1 per il mancato rispetto di determinate norme dell'Unione

In vigore dal 11 dic 2017
Sanzioni concernenti i documenti di accompagnamento e i documenti VI-1 per il mancato rispetto di determinate norme dell'Unione 1.   L'applicazione degli può essere sospesa per gli operatori di cui all', paragrafo 1, se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   L'applicazione degli e del 27 può essere sospesa nei casi di accertamento o sospetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda i vini importati.
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