Art. 46

Sanzioni e recupero dei costi per impianti non autorizzati

In vigore dal 11 dic 2017
Sanzioni e recupero dei costi per impianti non autorizzati Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'importo minimo della sanzione pecuniaria è: a) 6 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) 12 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi; c) 20 000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di 4 mesi. Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona. Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.
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