Art. 44

Valore probante

In vigore dal 11 dic 2017
Valore probante Le constatazioni effettuate degli agenti dell'autorità competente di uno Stato membro nell'ambito dell'applicazione della presente sezione possono essere invocate dalle autorità competenti degli altri Stati membri e hanno il medesimo valore delle conclusioni delle autorità nazionali competenti.
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