Art. 45

Notifica del sospetto di mancata conformità

In vigore dal 11 dic 2017
Notifica del sospetto di mancata conformità Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto che un prodotto vitivinicolo non sia conforme alle pertinenti disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013 o alle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o che un prodotto sia oggetto di azioni fraudolente al fine di ottenerlo o commercializzarlo, l'organismo di contatto di tale Stato membro ne informa immediatamente l'organismo di contatto dello Stato membro per il quale l'inosservanza di tali norme è di interesse specifico e tale da richiedere misure amministrative o azioni legali. Se le autorità competenti di uno Stato membro accertano o sospettano che i prodotti vitivinicoli sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o non sono conformi all'articolo 80 o all'articolo 90 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'organismo di contatto di tale Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli organismi di contatto degli altri Stati membri e, se del caso, l'organismo di contatto dei paesi terzi interessati mediante il sistema di d'informazione predisposto dalla Commissione.
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Notifica del sospetto di mancata conformità (Art. 45 Regolamento (UE) 2018/273) — Testo vigente | Portale Normativo