Art. 48

Sanzioni per inadempienza degli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni

In vigore dal 11 dic 2017
Sanzioni per inadempienza degli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni 1.   Gli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, o di comunicare alle autorità competenti le attività di cui all', paragrafo 2, e che omettono di tenere detto registro, di presentare tali dichiarazioni entro le date di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o di effettuare tali comunicazioni entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento, sono soggetti a sanzioni amministrative. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 assumono la forma di pagamento di un importo che deve essere stabilito e applicato dagli Stati membri sulla base del valore dei prodotti, della stima dei benefici finanziari o dei danni economici causati dalla frode. 3.   In caso di grave o reiterato inadempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni entro le date di cui al paragrafo 1, l'operatore interessato non può beneficiare delle misure di sostegno di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'esercizio finanziario in questione oppure per l'esercizio seguente, fatte salve le seguenti condizioni: a) se le date di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 sono state superate, ma da non più di 15 giorni lavorativi, si applicano solo le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure di sostegno previste dagli del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.
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Sanzioni per inadempienza degli obblighi di tenere il registro delle entrate e delle uscite, di presentare dichiarazioni o di effettuare comunicazioni (Art. 48 Regolamento (UE) 2018/273) — Testo vigente | Portale Normativo