Art. 22
Regole per la redazione del documento VI-1 e dell'estratto VI-2
In vigore dal 11 dic 2017
Regole per la redazione del documento VI-1 e dell'estratto VI-2
1. Il documento VI-1 è redatto su un modulo corrispondente al modello che figura nella parte I dell'allegato VII in conformità alle norme tecniche di cui al suddetto allegato.
Esso è firmato da un agente di un organismo competente o da un agente di un organismo o dipartimento designato nell'elenco di cui all', paragrafo 1.
L'originale e una copia del documento VI-1 accompagnano il prodotto.
Un estratto, di seguito denominato «estratto VI-2», recante i dati riportati nel documento VI-1 o, nel caso in cui sia stato presentato un estratto VI-2, su tale estratto VI-2, può essere redatto in conformità al modello figurante nella parte II dell'allegato VII ed essere vidimato da un ufficio doganale dell'Unione. L'originale e due copie dell'estratto VI-2 accompagnano il prodotto.
2. I documenti VI-1 e gli estratti VI-2 recano un numero progressivo attribuito, nel caso dei documenti VI-1, dall'organismo competente il cui agente firma il documento e, nel caso degli estratti VI-2, dall'ufficio doganale che appone su di essi il timbro.
Storico versioni
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