Art. 20

Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati

In vigore dal 11 dic 2017
Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati 1.   Il documento di accompagnamento per l'importazione di prodotti vitivinicoli comprende il certificato e il bollettino di analisi di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e costituisce un unico documento, di seguito denominato «documento VI-1». Tuttavia non è necessario compilare la parte relativa al bollettino di analisi del documento VI-1 se i prodotti non sono destinati al consumo umano diretto. Gli organismi competenti e gli organismi o i dipartimenti designati di cui all'articolo 90, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento per quanto riguarda i paesi terzi in questione. 2.   Il documento VI-1 deve essere redatto e utilizzato in conformità agli articoli da 22 a 25 ed è da considerarsi attestante che il prodotto importato: a) ha le caratteristiche di un prodotto vitivinicolo in conformità del diritto dell'Unione o in conformità a un accordo bilaterale vigente tra l'Unione e un paese terzo; b) è stato ottenuto da uve di una determinata annata o è stato prodotto da una o più varietà di uve da vino designate; c) è conforme, se del caso, alle specifiche di un'indicazione geografica conforme all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio («accordo TRIPs») dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o alla normativa dell'Unione sulle indicazioni geografiche o a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra l'Unione europea e il paese terzo di cui il vino è originario.
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Certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli esportati (Art. 20 Regolamento (UE) 2018/273) — Testo vigente | Portale Normativo