Art. 18

Misure in caso di violazioni relative ai documenti di accompagnamento diverse dalle violazioni gravi

In vigore dal 11 dic 2017
Misure in caso di violazioni relative ai documenti di accompagnamento diverse dalle violazioni gravi 1.   Se un'autorità competente constata che una partita che richiede un documento di accompagnamento è trasportata senza tale documento o è scortata da un documento contenente dati errati o incompleti, si adottano le misure necessarie per regolarizzare il trasporto, rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento. L'autorità competente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario. In caso di irregolarità reiterate da parte dello stesso speditore, l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli . 2.   Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l'autorità di cui allo stesso paragrafo blocca il trasporto. Essa informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate di conseguenza. Tali misure possono comprendere il divieto dell'immissione in commercio del prodotto.
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