Art. 17
Convalida dei documenti di accompagnamento in caso di violazione grave o mancata conformità
In vigore dal 11 dic 2017
Convalida dei documenti di accompagnamento in caso di violazione grave o mancata conformità
1. Se un'autorità competente ritiene, o ha un valido motivo di sospettare, che uno speditore trasporti, o abbia trasportato, un prodotto vitivinicolo non conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione, o alle disposizioni nazionali adottate in base a esso, relative alle condizioni di produzione o alla composizione, o un prodotto vitivinicolo per il quale è stata commessa una grave infrazione relativa ai documenti di accompagnamento, detta autorità può richiedere che lo speditore compili un nuovo documento di accompagnamento per tale prodotto vitivinicolo e lo faccia convalidare dall'autorità competente.
Tale convalida, all'atto del rilascio, può essere subordinata al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto o la sua immissione in commercio. La convalida reca il timbro, la firma del responsabile dell'autorità competente e la data.
2. L'autorità di cui al paragrafo 1 informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. In caso di trasporto all'interno dell'Unione si applicano l'assistenza reciproca e le comunicazioni di sospetto di mancata conformità a norma degli .
Storico versioni
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