Art. 15
Partite di prodotti di paesi terzi o di prodotti dell'Unione esportate inizialmente verso uno Stato terzo
In vigore dal 11 dic 2017
Partite di prodotti di paesi terzi o di prodotti dell'Unione esportate inizialmente verso uno Stato terzo
1. Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti di un paese terzo immessa in libera pratica, il documento di accompagnamento si basa sul documento VI-1 di cui all' o su un documento equivalente di cui all' o 27 e reca le informazioni seguenti o consente alle autorità competenti di accedere a tali informazioni:
a)
il numero del documento VI-1 o il riferimento a uno dei documenti di cui agli ;
b)
il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento di cui alla lettera a) o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore;
c)
la data di compilazione del documento di cui alla lettera a).
L'operatore è in grado di presentare il documento VI-1, un documento equivalente di cui all' o 27 o l'estratto VI-2 di cui all' ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri lo richiedano.
2. Per il trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione di una partita di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:
a)
il riferimento al documento di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento, redatto all'atto della spedizione iniziale; o
b)
i riferimenti ad altri documenti giustificativi prodotti dall'importatore e ritenuti idonei dall'autorità competente, all'atto dell'immissione in libera pratica nell'Unione, per dimostrare l'origine del prodotto.
3. In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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