Art. 5

Autorizzazioni di reimpianto anticipato

In vigore dal 11 dic 2017
Autorizzazioni di reimpianto anticipato Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'obbligo di costituire una cauzione. In ogni caso, se i produttori non effettuano l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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