Art. 6
Restrizioni al reimpianto
In vigore dal 11 dic 2017
Restrizioni al reimpianto
Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché tale decisione sia giustificata dall'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
Il rischio di significativa svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:
a)
la superficie specifica destinata al reimpianto è situata nella stessa zona a DOP o a IGP della superficie estirpata e se il reimpianto di viti rispetta lo stesso disciplinare della DOP o dell'IGP della superficie estirpata;
b)
il reimpianto è destinato alla produzione di vini senza indicazione geografica purché il richiedente si assuma gli stessi impegni figuranti al punto 2, sezioni A e B dell'allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i nuovi impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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