Art. 8
Norme generali
In vigore dal 11 dic 2017
Norme generali
1. Ai fini dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ciascun trasporto di prodotti vitivinicoli effettuato tra viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti, oppure tra detti operatori e i rivenditori al minuto, è scortato da un documento di accompagnamento.
Gli operatori di cui al primo comma devono essere in grado di presentare il documento di accompagnamento alle autorità competenti in qualsiasi momento del trasporto.
2. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per una sola partita.
3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori di cui al presente articolo. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:273:oj#art-8