Art. 10
Documenti di accompagnamento riconosciuti
In vigore dal 11 dic 2017
Documenti di accompagnamento riconosciuti
1. Le autorità competenti riconoscono i seguenti documenti come documenti di accompagnamento, a condizione che essi rispettino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 e all'allegato V:
a)
per i prodotti vitivinicoli spediti all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b) del presente comma:
i)
uno dei documenti di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE per i prodotti trasportati in regime di sospensione dell'accisa all'interno dell'Unione, a condizione che esso indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all', paragrafo 3, di detta direttiva («numero ARC»), sia redatto in conformità al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (14) e, in caso di utilizzo del documento di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, lo speditore sia conforme a tale paragrafo 1;
ii)
per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell'Unione, dopo l'immissione in consumo nello Stato membro nel quale inizia il trasporto, il documento di accompagnamento semplificato di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato in conformità al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (15);
iii)
per i prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori a norma dell' della direttiva 2008/118/CE e per i prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa, uno dei documenti seguenti redatti conformemente alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione:
—
se lo Stato membro utilizza un sistema d'informazione, una copia stampata del documento amministrativo elettronico redatto tramite tale sistema o qualsiasi documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico («codice MVV») attribuito al documento amministrativo elettronico dal sistema, a condizione che il documento sia redatto nel rispetto delle norme nazionali applicabili;
—
se lo Stato membro non utilizza un sistema d'informazione, un documento amministrativo o commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'autorità competente, a condizione che il documento e la relativa copia siano convalidati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;
b)
per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio di cui all', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii).
I documenti al primo comma, lettera a), punto iii), secondo trattino, possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020.
2. I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni.
Se tali documenti recano il numero ARC attribuito dal sistema informatizzato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o il codice MVV attribuito dal sistema d'informazione creato dallo Stato membro di spedizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), primo trattino, le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V del presente regolamento sono conservate nel sistema utilizzato.
3. I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) punto iii), secondo trattino, e la relativa copia devono essere convalidati prima della spedizione:
a)
con la data, la firma dell'agente dell'autorità competente e l'apposizione del timbro da parte di tale agente; o
b)
con la data, la firma dello speditore e l'apposizione da parte di quest'ultimo, secondo il caso:
i)
di un timbro speciale conforme al modello figurante nella sezione C dell'allegato V;
ii)
di una marca prescritta dalle autorità competenti; oppure
iii)
dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.
Il timbro speciale o la marca prescritta di cui alla lettera b) possono essere prestampati sui modelli quando la stampa avviene a mezzo stampante appositamente approvata.
4. Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), devono fare riferimento al certificato redatto nel paese di origine in conformità all'.
5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.
Storico versioni
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