Art. 9
Esenzioni
In vigore dal 11 dic 2017
Esenzioni
1. In deroga all' non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi:
a)
prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;
b)
trasporto di vinacce e di fecce di vino:
i)
diretto a una distilleria o a un acetificio, se scortato da una bolla di consegna del produttore alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto; o
ii)
se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve sotto supervisione delle autorità competenti, come stabilito dall', paragrafo 1, lettera b), punto vii), e dall', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
c)
succo o mosto di uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali;
d)
prodotti vitivinicoli prodotti e trasportati esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri che non sono soggetti all'obbligo di tenere lo schedario viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri:
i)
prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera:
—
5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato,
—
100 litri per tutti gli altri prodotti;
ii)
vini o succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e a organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;
iii)
vino o succo di uve:
—
compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,
—
caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato;
iv)
vini, vini parzialmente fermentati, mosti di uve parzialmente fermentati e mosti di uve, trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario o della sua famiglia, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;
v)
prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;
vi)
campioni commerciali;
vii)
campioni destinati all'autorità competente o laboratorio ufficiale.
2. Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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