Art. 9

Esenzioni

In vigore dal 11 dic 2017
Esenzioni 1.   In deroga all' non sono richiesti documenti di accompagnamento nei seguenti casi: a) prodotti vitivinicoli trasportati dal vigneto ai locali di vinificazione, tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori, senza cambiamento di proprietario, a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; b) trasporto di vinacce e di fecce di vino: i) diretto a una distilleria o a un acetificio, se scortato da una bolla di consegna del produttore alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto; o ii) se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione o da qualsiasi altra trasformazione delle uve sotto supervisione delle autorità competenti, come stabilito dall', paragrafo 1, lettera b), punto vii), e dall', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274; c) succo o mosto di uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali; d) prodotti vitivinicoli prodotti e trasportati esclusivamente all'interno del territorio degli Stati membri che non sono soggetti all'obbligo di tenere lo schedario viticolo in conformità all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) i seguenti casi di prodotti vitivinicoli trasportati esclusivamente nel territorio di uno Stato membro in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri: i) prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera: — 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, — 100 litri per tutti gli altri prodotti; ii) vini o succo di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e a organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate; iii) vino o succo di uve: — compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita, — caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato; iv) vini, vini parzialmente fermentati, mosti di uve parzialmente fermentati e mosti di uve, trasportati da privati e destinati al consumo del destinatario o della sua famiglia, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri; v) prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro; vi) campioni commerciali; vii) campioni destinati all'autorità competente o laboratorio ufficiale. 2.   Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto.
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