Art. 40
Autorità competenti e organismi di contatto
In vigore dal 11 dic 2017
Autorità competenti e organismi di contatto
Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli di cui all'. Tali autorità dispongono di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli.
Qualora uno Stato membro designi più autorità competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne indica le responsabilità specifiche e ne coordina le attività.
Ciascuno Stato membro designa un unico organismo di contatto che è responsabile dei contatti con la Commissione, gli organismi di contatto di altri Stati membri e i paesi terzi, e che riceve e trasmette le richieste di assistenza amministrativa.
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