Art. 38
Destinatari dei controlli
In vigore dal 11 dic 2017
Destinatari dei controlli
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali sono oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non ostacolano in alcun modo tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
2. Gli operatori presso i quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un'autorità competente sono tenuti a:
a)
non ostacolare in alcun modo l'esecuzione di tali prelievi e a
b)
fornire agli agenti tutte le informazioni richieste a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
Storico versioni
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