Art. 36

Principi generali

In vigore dal 11 dic 2017
Principi generali 1.   Gli Stati membri prevedono controlli nella misura in cui questi sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, le importazioni di vino, il registro delle entrate e delle uscite e le dichiarazioni obbligatorie previste per tale settore di cui all'articolo 90 e alla parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli ufficiali efficaci e basati sul rischio. 2.   I controlli ufficiali sono svolti dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), fatte salve le disposizioni del presente regolamento e del capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli dei prodotti vitivinicoli con una DOP o un'IGP di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la conformità ai requisiti dei disciplinari di produzione di tali prodotti.
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