Art. 37

Disposizioni comuni concernenti i controlli

In vigore dal 11 dic 2017
Disposizioni comuni concernenti i controlli 1.   I controlli devono essere effettuati nello Stato membro in cui è avvenuta la produzione, fatti salvi i controlli casuali o legati all'analisi del rischio nello Stato membro di spedizione. In caso di controlli effettuati per campionamento, il numero, la natura e la frequenza dei controlli sono tali che i controlli siano rappresentativi dell'intero territorio dello Stato membro e corrispondano, ove applicabile, al volume dei prodotti del settore vitivinicolo prodotti, commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono controlli amministrativi e, se del caso, controlli in loco. I controlli amministrativi comprendono, se del caso, controlli incrociati, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati oppure per le misure per le quali sono previsti controlli in loco sistematici. Essi devono essere effettuati campionando un'adeguata percentuale di produttori sulla base dell'analisi dei rischi. Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate. 3.   Per quanto riguarda lo schedario viticolo, gli Stati membri verificano che per ogni viticoltore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone che ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell', vi sia corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli del viticoltore e di produzione di cui agli allegati III e IV e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica. 4.   I controlli dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi sono effettuati nello Stato membro di entrata nel territorio dell'Unione europea sulla base del documento VI-1.
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