Art. 3
Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
In vigore dal 11 dic 2017
Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica all'impianto o al reimpianto delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che soddisfino le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l'esperimento o durante il quale sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.
Quando si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di cui al primo comma l'uva prodotta nelle suddette superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati. Al termine di tali periodi, il produttore:
a)
ottiene un'autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l'uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o
b)
estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze impiantate prima del 1o gennaio 2016 in seguito al rilascio di nuovi diritti d'impianto sono tenute ad osservare, anche dopo tale data, le condizioni definite per fruire di tali diritti fino al termine del periodo di sperimentazione o del periodo di produzione della coltura di piante madri per marze loro concesso. Al termine di tali periodi, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma.
3. L'impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore sono soggetti alle condizioni seguenti:
a)
la superficie non supera 0,1 ha;
b)
il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un'attività commerciale, equivalenti alla famiglia del viticoltore.
Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.
4. Il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale ha diritto a impiantare una nuova superficie purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa. La nuova superficie impiantata è registrata nello schedario viticolo.
5. L'estirpazione delle superfici che beneficiano dell'esenzione di cui ai paragrafi 2 e 3 non dà luogo a un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, tale autorizzazione è rilasciata nel caso di estirpazione di nuove superfici impiantate nell'ambito dell'esenzione di cui al paragrafo 4.
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