Art. 49

Circostanze eccezionali ed errore palese

In vigore dal 11 dic 2017
Circostanze eccezionali ed errore palese 1.   Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in caso di circostanze eccezionali ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
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