Art. 55

Vigilanza delle autorità di controllo

In vigore dal 30 nov 2017
Vigilanza delle autorità di controllo 1.   Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 sorvegli indipendentemente la liceità del trattamento dei dati personali di cui ai capi II, III, V e VI del presente regolamento effettuato dallo Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione all’EES e viceversa. 2.   L’autorità di controllo istituita a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvede affinché, almeno ogni tre anni dall’entrata in funzione dell’EES, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle infrastrutture nazionali di frontiera conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. I risultati dell’audit possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (43). L’autorità di controllo istituita a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo, istituita a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento e possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici. 4.   Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dall’autorità di controllo, istituita a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente all’, all’, paragrafo 1, e all’. Gli Stati membri permettono all’autorità di controllo, istituita a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, di consultare le loro registrazioni conformemente all’ e le consentono l’accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per l’EES.
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