Art. 56

Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 30 nov 2017
Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l’EES e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione. 3.   eu-LISA fornisce al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all’ e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo