Art. 54

Mezzi di ricorso

In vigore dal 30 nov 2017
Mezzi di ricorso 1.   Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’ e dall’, paragrafo 2, del presente regolamento di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento. 2.   L’assistenza dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l’intero procedimento.
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