Art. 53

Cooperazione per far valere i diritti relativi alla protezione dei dati

In vigore dal 30 nov 2017
Cooperazione per far valere i diritti relativi alla protezione dei dati 1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’. 2.   In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. L’autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
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