Art. 6
Standard di approvvigionamento di gas
In vigore dal 25 ott 2017
Standard di approvvigionamento di gas
1. L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti:
a)
temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
b)
un periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni;
c)
un periodo di trenta giorni in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas in condizioni invernali medie.
Entro il 2 febbraio 2018, ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che tali volumi di consumo rappresentano in tale Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all', punto 5, lettera a) o b), specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai clienti appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di clienti rappresenta nel consumo finale complessivo di gas all'anno.
L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma del presente paragrafo e le specifica nel piano d'azione preventivo.
Le nuove misure non di mercato previste per assicurare lo standard di approvvigionamento di gas sono conformi alla procedura di cui all', paragrafi da 4 a 9.
Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma attuando misure di efficienza energetica o sostituendo il gas con un'altra fonte di energia, tra cui le fonti di energia rinnovabili, nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.
2. Eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas al di là del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o obblighi supplementari imposti per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas si basano sulla valutazione del rischio, sono riportati nel piano d'azione preventivo e:
a)
sono conformi alle disposizioni dell', paragrafo 1;
b)
non incidono negativamente sulla capacità di altri Stati membri di approvvigionare di gas i rispettivi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, regionale o dell'Unione; e
c)
sono conformi all', paragrafo 5, in caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione.
La Commissione può chiedere una giustificazione che mostri la conformità di qualsiasi misura di cui al primo comma alle condizioni ivi indicate. Tale giustificazione è resa pubblica dall'autorità competente dello Stato membro che introduce la misura.
Ogni nuova misura non di mercato a norma del primo comma del presente paragrafo adottate il 1o novembre 2017, o successivamente, sono conformi alla procedura stabilita all', paragrafi da 4 a 9.
3. Decorsi i termini definiti dall'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle di cui al paragrafo 1, l'autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per preservare, per quanto possibile, l'approvvigionamento di gas, in particolare ai clienti protetti.
4. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale per rispettare gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo non sono discriminatori né impongono un onere eccessivo a tali imprese.
5. Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi basati sul presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che gli standard di approvvigionamento di gas di cui al presente articolo siano rispettati sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul loro territorio.
6. Le autorità competenti fanno sì che le condizioni degli approvvigionamenti ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e a un prezzo corrispondente al valore di mercato degli approvvigionamenti.
Storico versioni
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