Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 ott 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «sicurezza», la sicurezza quale definita all', punto 32, della direttiva 2009/73/CE; 2) «cliente», il cliente quale definito all', punto 24, della direttiva 2009/73/CE; 3) «cliente civile», il cliente quale definito all', punto 25, della direttiva 2009/73/CE; 4) «servizio sociale essenziale», il servizio di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza, di sicurezza, di istruzione o di pubblica amministrazione; 5) «cliente protetto», il cliente civile che è connesso a una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere anche, purché le imprese o i servizi di cui alle lettere a) e b) rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuale finale di gas in tale Stato membro: a) la piccola o media impresa, purché connessa a una rete di distribuzione del gas; b) un servizio sociale essenziale, purché connesso a una rete di distribuzione o di trasporto del gas; c) l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili, le piccole o medie imprese o i servizi sociali essenziali, se non può essere alimentato anche da combustibili diversi dal gas. 6) «cliente protetto nel quadro della solidarietà», il cliente civile che è connesso ad una rete di distribuzione del gas, e può comprendere anche uno o entrambi i seguenti casi: a) l'impianto di teleriscaldamento se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato e solo nella misura in cui serve clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione; b) un servizio sociale essenziale se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato, diverso dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione; 7) «autorità competente», l'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel presente regolamento; 8) «autorità nazionale di regolamentazione», l'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE; 9) «impresa di gas naturale», l'impresa di gas quale definita all', punto 1, della direttiva 2009/73/CE; 10) «contratto di fornitura di gas», il contratto di fornitura di gas quale definito all', punto 34, della direttiva 2009/73/CE; 11) «trasporto», il trasporto quale definito all', punto 3, della direttiva 2009/73/CE; 12) «gestore del sistema di trasporto», il gestore del sistema di trasporto quale definito all', punto 4, della direttiva 2009/73/CE; 13) «distribuzione», la distribuzione quale definita all', punto 5, della direttiva 2009/73/CE; 14) «gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all', punto 6, della direttiva 2009/73/CE; 15) «interconnettore», l'interconnettore quale definito all', punto 17, della direttiva 2009/73/CE; 16) «corridoi di approvvigionamento di emergenza», le rotte di approvvigionamento di gas dell'Unione che aiutano gli Stati membri a mitigare meglio gli effetti delle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento o dell'operatività dell'infrastruttura; 17) «capacità di stoccaggio», la capacità di stoccaggio quale definita all', punto 28, del regolamento (CE) n. 715/2009; 18) «capacità tecnica», la capacità tecnica quale definita all', punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009; 19) «capacità continua», la capacità continua quale definita all', punto 16, del regolamento (CE) n. 715/2009; 20) «capacità interrompibile», la capacità interrompibile quale definita all', punto 13, del regolamento (CE) n. 715/2009; 21) «capacità di un impianto GNL», la capacità di un impianto GNL quale definita all', punto 24, del regolamento (CE) n. 715/2009; 22) «impianto GNL» l'impianto GNL quale definito all', punto 11, della direttiva 2009/73/CE; 23) «impianto di stoccaggio», l'impianto di stoccaggio quale definito all', punto 9, della direttiva 2009/73/CE; 24) «sistema», il sistema quale definito all', punto 13, della direttiva 2009/73/CE; 25) «utente del sistema», l'utente del sistema quale definito all', punto 23, della direttiva 2009/73/CE; 26) «servizi ausiliari», i servizi ausiliari quali definiti all', punto 14, della direttiva 2009/73/CE.
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