Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«sicurezza», la sicurezza quale definita all', punto 32, della direttiva 2009/73/CE;
2)
«cliente», il cliente quale definito all', punto 24, della direttiva 2009/73/CE;
3)
«cliente civile», il cliente quale definito all', punto 25, della direttiva 2009/73/CE;
4)
«servizio sociale essenziale», il servizio di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza, di sicurezza, di istruzione o di pubblica amministrazione;
5)
«cliente protetto», il cliente civile che è connesso a una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere anche, purché le imprese o i servizi di cui alle lettere a) e b) rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuale finale di gas in tale Stato membro:
a)
la piccola o media impresa, purché connessa a una rete di distribuzione del gas;
b)
un servizio sociale essenziale, purché connesso a una rete di distribuzione o di trasporto del gas;
c)
l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili, le piccole o medie imprese o i servizi sociali essenziali, se non può essere alimentato anche da combustibili diversi dal gas.
6)
«cliente protetto nel quadro della solidarietà», il cliente civile che è connesso ad una rete di distribuzione del gas, e può comprendere anche uno o entrambi i seguenti casi:
a)
l'impianto di teleriscaldamento se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato e solo nella misura in cui serve clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;
b)
un servizio sociale essenziale se si tratta di un «cliente protetto» nello Stato membro interessato, diverso dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione;
7)
«autorità competente», l'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel presente regolamento;
8)
«autorità nazionale di regolamentazione», l'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
9)
«impresa di gas naturale», l'impresa di gas quale definita all', punto 1, della direttiva 2009/73/CE;
10)
«contratto di fornitura di gas», il contratto di fornitura di gas quale definito all', punto 34, della direttiva 2009/73/CE;
11)
«trasporto», il trasporto quale definito all', punto 3, della direttiva 2009/73/CE;
12)
«gestore del sistema di trasporto», il gestore del sistema di trasporto quale definito all', punto 4, della direttiva 2009/73/CE;
13)
«distribuzione», la distribuzione quale definita all', punto 5, della direttiva 2009/73/CE;
14)
«gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all', punto 6, della direttiva 2009/73/CE;
15)
«interconnettore», l'interconnettore quale definito all', punto 17, della direttiva 2009/73/CE;
16)
«corridoi di approvvigionamento di emergenza», le rotte di approvvigionamento di gas dell'Unione che aiutano gli Stati membri a mitigare meglio gli effetti delle potenziali interruzioni dell'approvvigionamento o dell'operatività dell'infrastruttura;
17)
«capacità di stoccaggio», la capacità di stoccaggio quale definita all', punto 28, del regolamento (CE) n. 715/2009;
18)
«capacità tecnica», la capacità tecnica quale definita all', punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009;
19)
«capacità continua», la capacità continua quale definita all', punto 16, del regolamento (CE) n. 715/2009;
20)
«capacità interrompibile», la capacità interrompibile quale definita all', punto 13, del regolamento (CE) n. 715/2009;
21)
«capacità di un impianto GNL», la capacità di un impianto GNL quale definita all', punto 24, del regolamento (CE) n. 715/2009;
22)
«impianto GNL» l'impianto GNL quale definito all', punto 11, della direttiva 2009/73/CE;
23)
«impianto di stoccaggio», l'impianto di stoccaggio quale definito all', punto 9, della direttiva 2009/73/CE;
24)
«sistema», il sistema quale definito all', punto 13, della direttiva 2009/73/CE;
25)
«utente del sistema», l'utente del sistema quale definito all', punto 23, della direttiva 2009/73/CE;
26)
«servizi ausiliari», i servizi ausiliari quali definiti all', punto 14, della direttiva 2009/73/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1938:oj#art-2