Art. 4
Gruppo di coordinamento del gas
In vigore dal 25 ott 2017
Gruppo di coordinamento del gas
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas (GCG) volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il GCG è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare rappresentanti delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), dell'ENTSOG e degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del GCG. La Commissione presiede il GCG. Il GCG adotta il proprio regolamento interno.
2. Il GCG è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:
a)
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;
b)
tutte le informazioni importanti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione;
c)
le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;
d)
il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;
e)
gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il grado di preparazione;
f)
la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, la coerenza tra i vari piani e l'attuazione delle misure ivi contemplate;
g)
il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;
h)
l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.
3. La Commissione convoca regolarmente il GCG e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. La Commissione può convocare il GCG in una configurazione limitata ai rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. La Commissione convoca il GCG in tale configurazione limitata se richiesto da uno o più rappresentanti degli Stati membri e in particolare delle loro autorità competenti. In tal caso, l', paragrafo 2, non si applica.
Storico versioni
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