Art. 5
Standard infrastrutturale
In vigore dal 25 ott 2017
Standard infrastrutturale
1. Ciascuno Stato membro o la propria autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata in conformità della formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. Il calcolo è effettuato tenendo conto dell'andamento tendenziale del consumo di gas, dell'impatto a lungo termine delle misure di efficienza energetica e dei tassi di utilizzazione dell'infrastruttura esistente.
L'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di trasporto di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dal regolamento (CE) n. 715/2009 e dalla direttiva 2009/73/CE.
2. L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità tecnica di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che un'interruzione dell'approvvigionamento di gas può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure di mercato sul versante della domanda. A tale scopo, la formula N – 1 è calcolata come previsto dall'allegato II, punto 4.
3. Ove opportuno, in base alle valutazioni del rischio di cui all', le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere, congiuntamente, all'obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula N – 1 nella valutazione del rischio, precisando le modalità concordate per adempiere a tale obbligo nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi. Si applica il punto 5 dell'allegato II.
4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale») su tutte le interconnessioni tra Stati membri salvo:
a)
nei casi di connessioni a impianti di produzione, impianti GNL e reti di distribuzione; o
b)
esenzioni da tale obbligo, accordate previe valutazione dettagliata e consultazione degli altri Stati membri e della Commissione in conformità dell'allegato III.
Per dotare l'interconnessione della capacità bidirezionale o per potenziarla, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo si applica la procedura di cui all'allegato III. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco delle esenzioni.
5. Una proposta di realizzazione o potenziamento della capacità bidirezionale o una richiesta di concessione o proroga di un'esenzione includono un'analisi costi/benefici elaborata sulla base della metodologia di cui all' del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e si basano sui seguenti elementi:
a)
sulla valutazione della domanda del mercato;
b)
sulle proiezioni della domanda e dell'offerta;
c)
sul possibile impatto economico sull'infrastruttura esistente;
d)
sullo studio di fattibilità;
e)
sui costi della capacità bidirezionale, ivi compresi quelli del necessario rafforzamento del sistema di trasporto; e
f)
sui benefici della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenendo conto della misura in cui la capacità bidirezionale contribuisce a soddisfare lo standard infrastrutturale stabilito nel presente articolo.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell' del regolamento (CE) n. 715/2009 e dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.
7. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale non risponde a un'esigenza del mercato, ma è ritenuto necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati prendono una decisione coordinata sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto dei principi descritti e degli elementi figuranti all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, in particolare della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione. La ripartizione dei costi non distorce indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno e cerca di evitare effetti distorsivi impropri sul mercato.
8. L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas grazie allo sviluppo di una rete ben connessa che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in relazione alla domanda del mercato e ai rischi individuati.
L'autorità competente determina, nella valutazione del rischio, in una prospettiva integrata che abbraccia i sistemi del gas e dell'elettricità, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e l'infrastruttura nazionale di entrata, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas a livello nazionale e di interesse comune per il gruppo di rischio individuato nella valutazione del rischio.
9. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e alle condizioni di cui al presente paragrafo, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al detto paragrafo, assicurando al contempo gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti conformemente all'.
La deroga si applica al Lussemburgo purché:
a)
abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;
b)
almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e
c)
nessun impianto di stoccaggio sul proprio territorio.
La deroga si applica alla Slovenia purché:
a)
abbia almeno due interconnettori con altri Stati membri;
b)
almeno due diverse fonti di approvvigionamento di gas; e
c)
nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio.
La deroga si applica alla Svezia purché:
a)
non abbia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul proprio territorio;
b)
il consumo interno lordo annuale di gas sia inferiore a 2 Mtep; e
c)
corrisponda a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria prodotta da gas.
Lussemburgo, Slovenia e Svezia informano la Commissione di qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni di cui al presente paragrafo. La deroga di cui al presente paragrafo cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.
Nell'ambito della valutazione nazionale del rischio effettuata in conformità dell', paragrafo 3, Lussemburgo, Slovenia e Svezia descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo e le prospettive di conformità all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dell'impatto economico della conformità allo standard infrastrutturale nonché dell'evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nel gruppo di rischio. In base alle informazioni fornite nella valutazione nazionale del rischio e se le rispettive condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga si applichi per altri quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.
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