Art. 7

Valutazione del rischio

In vigore dal 25 ott 2017
Valutazione del rischio 1.   Entro il 1o novembre 2017 l'ENTSOG procede ad una simulazione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione al GNL. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall'ENTSOG in cooperazione con il GCG. L'ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. 2.   Le autorità competenti all'interno di ciascun gruppo di rischio figurante nell'elenco di cui all'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello del gruppo di rischio («valutazione comune del rischio») di tutti i fattori di rischio pertinenti, come le catastrofi naturali e i rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo, che potrebbero causare il verificarsi dei principali rischi transnazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per cui è stato creato il gruppo di rischio. Le autorità competenti tengono conto dei risultati della simulazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella preparazione delle valutazioni del rischio, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. Le autorità competenti di ciascun gruppo di rischio concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione comune del rischio e lo riferiscono al GCG undici mesi prima del termine per notificare la valutazione comune del rischio e i relativi aggiornamenti. Su richiesta di un'autorità competente la Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione della valutazione comune del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in un gruppo di rischio le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione propone un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio, previa consultazione delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti concordano un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio tenendo nella massima considerazione la proposta della Commissione. Dieci mesi prima del termine di notifica della valutazione comune del rischio o dei suoi aggiornamenti, ciascuna autorità competente, nell'ambito del meccanismo di cooperazione convenuto, condivide e aggiorna tutti i dati nazionali necessari per preparare la valutazione comune del rischio, in particolare per i diversi scenari di cui al paragrafo 4, lettera c). 3.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua una valutazione nazionale del rischio («valutazione nazionale del rischio») di tutti i rischi pertinenti cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tale valutazione è del tutto coerente con le ipotesi e i risultati della valutazione o delle valutazioni comuni del rischio. 4.   Le valutazioni del rischio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono effettuate, a seconda dei casi: a) con gli standard di cui agli . La valutazione del rischio illustra il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale e, ove opportuno, contiene il calcolo della formula N – 1 a livello regionale. La valutazione del rischio contiene inoltre le ipotesi utilizzate, se del caso, anche per il calcolo della formula N – 1 a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo. Il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale è corredato di una simulazione dell'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale di gas, ottenuta con la modellizzazione idraulica per il territorio nazionale, e calcolando la formula N – 1 tenendo conto del livello di stoccaggio di gas al 30 % e al 100 % del volume massimo di lavoro; b) tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e transnazionali pertinenti, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas; c) prevedendo diversi scenari di domanda eccezionalmente elevata di gas e interruzione dell'approvvigionamento di gas, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi, e valutandone le probabili conseguenze, ad esempio: i) interruzione dell'operatività dell'infrastruttura pertinente alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare l'infrastruttura di trasporto, gli impianti di stoccaggio o i terminali di GNL, compresa l'infrastruttura principale di gas individuata per il calcolo della formula N – 1; e ii) interruzione degli approvvigionamenti dai paesi terzi e, ove opportuno, rischi geopolitici; d) individuando l'interazione e la correlazione dei rischi tra gli Stati membri del gruppo di rischio e con altri Stati membri o altri gruppi di rischio, se opportuno, anche per quanto riguarda le interconnessioni, gli approvvigionamenti transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale; e) tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella misura in cui possano comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti o una violazione del diritto dell'Unione; f) tenendo conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto d'entrata e d'uscita frontaliero e dei diversi livelli di riempimento dello stoccaggio. 5.   Le valutazioni comuni e nazionali del rischio sono redatte secondo il modello pertinente di cui agli allegati IV o V. Se necessario, gli Stati membri possono includere informazioni supplementari. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare i modelli di cui agli allegati IV e V, previa consultazione del GCG, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. 6.   Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali, nonché gli Stati membri e, qualora queste non siano le autorità competenti, le autorità nazionali di regolamentazione, collaborano con le autorità competenti e forniscono loro, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle valutazioni comuni e nazionali del rischio. 7.   Entro il 1o ottobre 2018 gli Stati membri notificano alla Commissione la prima valutazione comune del rischio, una volta approvata da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio, e le valutazioni nazionali del rischio. Le valutazioni del rischio sono in seguito aggiornate ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. Le valutazioni del rischio tengono conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi allo standard infrastrutturale di cui all' e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tengono altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all', paragrafo 3.
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