Art. 10

Contenuto dei piani di emergenza

In vigore dal 25 ott 2017
Contenuto dei piani di emergenza 1.   Il piano di emergenza: a) si fonda sui livelli di crisi di cui all', paragrafo 1; b) definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale, dei gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica, se del caso, e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1; c) definisce ruoli e responsabilità delle autorità competenti e degli altri organi cui sono state delegate le competenze di cui all', paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1; d) fa sì che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, abbiano sufficienti opportunità per reagire ai livelli di crisi di cui all', paragrafo 1; e) definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas sul teleriscaldamento e sull'approvvigionamento di energia elettrica prodotta dal gas, anche, se necessario, attraverso una visione integrata del funzionamento dei sistemi energetici nei settori dell'elettricità e del gas; f) istituisce procedure e misure dettagliate per i livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d'informazione; g) designa un responsabile per la gestione della crisi e ne definisce il ruolo; h) individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza; i) individua il contributo delle misure non di mercato pianificate o da attuare per il livello di emergenza e ne valuta il grado di necessità per far fronte alla crisi. Sono esaminati gli effetti delle misure non di mercato e sono definite le relative procedure di attuazione. Si ricorre a misure non di mercato solo quando i meccanismi di mercato non riescono più, da soli, ad assicurare gli approvvigionamenti, in particolare ai clienti protetti, oppure ai fini dell'applicazione dell'; j) descrive i meccanismi di cooperazione con altri Stati membri per i livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, e le modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti; k) illustra nei particolari gli obblighi di comunicazione delle imprese di gas naturale e, se del caso, delle imprese elettriche ai livelli di allarme e di emergenza; l) descrive le modalità tecniche o giuridiche disposte per evitare l'indebito consumo di gas dei consumatori che sono connessi ad una rete di distribuzione o di trasporto del gas ma non sono consumatori protetti; m) descrive le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie disposte per applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'; n) produce una stima dei volumi di gas che potrebbero essere consumati dai clienti protetti nel quadro della solidarietà, contemplando almeno i casi descritti all', paragrafo 1; o) dispone un elenco di azioni predefinite per rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi accordi commerciali tra le parti coinvolte nelle azioni e meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, se del caso, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili. Tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale. Al fine di prevenire tale indebito consumo di gas nel corso di un'emergenza, di cui al primo comma, lettera l), o per applicare le disposizioni di cui all', paragrafo 3, e all', l'autorità competente dello Stato membro interessato informa i clienti che non sono clienti protetti che sono tenuti a sospendere o ridurre il loro consumo di gas senza creare situazioni pericolose dal punto di vista tecnico. 2.   Il piano di emergenza è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1o marzo 2019 o più frequentemente se le circostanze lo giustifichino o su richiesta della Commissione. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Al piano aggiornato si applica l', paragrafi da 4 a 11. 3.   Le misure, azioni e procedure riportate nel piano di emergenza sono sottoposte a prova almeno una volta tra i suoi aggiornamenti quadriennali di cui al paragrafo 2. Ai fini di provare il piano di emergenza, l'autorità competente simula scenari di forte e medio impatto con risposte in tempo reale in conformità di tale piano di emergenza. L'autorità competente presenta i risultati delle prove al GCG. 4.   Il piano di emergenza provvede a preservare l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza in caso di emergenza, senza introdurre misure che limitino indebitamente il flusso transfrontaliero di gas.
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