Art. 12

Risposte all'emergenza a livello regionale e dell'Unione

In vigore dal 25 ott 2017
Risposte all'emergenza a livello regionale e dell'Unione 1.   La Commissione può dichiarare uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta dell'autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell', paragrafo 8. La Commissione dichiara, se del caso, uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell', paragrafo 8, e se i motivi di tali stati di emergenze sono collegati. In ogni caso, quando dichiara uno stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se decide, a seguito di una valutazione, che il motivo di fondo dell'emergenza a livello regionale o dell'Unione non giustifichi più la dichiarazione dello stato di emergenza, ne dichiara la fine e informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi. 2.   La Commissione, non appena dichiara lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione, convoca il GCG. 3.   Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina l'azione delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consultazione del GCG. In particolare, la Commissione: a) assicura lo scambio di informazioni; b) assicura la coerenza e l'efficacia dell'azione a livello dello Stato membro e a livello regionale in relazione al livello dell'Unione; c) coordina le azioni concernenti i paesi terzi. 4.   La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai responsabili di gestione della crisi, di cui all', paragrafo 1, lettera g), degli Stati membri colpiti dall'emergenza. La Commissione, d'accordo con i responsabili di gestione della crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il GCG sia regolarmente informato in merito all'operato del gruppo di gestione della crisi. 5.   Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che: a) non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati; b) non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e c) sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza. 6.   La Commissione, se su richiesta di un'autorità competente o di un'impresa di gas naturale o di propria iniziativa ritiene che durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, un'azione adottata da uno Stato membro o da un'autorità competente o il comportamento di un'impresa di gas naturale contravvenga al paragrafo 5, invita lo Stato membro o l'autorità competente a modificare l'azione o ad intervenire per assicurare il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debito conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in qualsiasi momento. Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione, lo Stato membro o l'autorità competente modifica l'azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In quest'ultimo caso la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta o convocare lo Stato membro o l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. Lo Stato membro o l'autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente o dello Stato membro differisce dal parere della Commissione, l'autorità competente o lo Stato membro ne illustra i motivi. 7.   La Commissione, previa consultazione del GCG, dispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di un gruppo di monitoraggio composto da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. Il gruppo di monitoraggio può essere inviato in missione, se necessario, fuori dall'Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l'Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito. 8.   L'autorità competente fornisce all'ERCC della Commissione informazioni su eventuali necessità di assistenza. L'ERCC valuta complessivamente la situazione e fornisce consulenza sull'assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.
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