Art. 11

Dichiarazione di uno stato di crisi

In vigore dal 25 ott 2017
Dichiarazione di uno stato di crisi 1.   Si riconoscono i tre seguenti livelli di crisi: a) livello di preallarme («preallarme»): qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme; b) livello di allarme («allarme»): qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato; c) livello di emergenza («emergenza»): qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente; occorre quindi varare misure non di mercato, soprattutto per garantire gli approvvigionamenti di gas ai clienti protetti ai sensi dell'. 2.   Se l'autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso e trasmette loro tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare la richiesta di assistenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della Commissione. 3.   Se uno Stato membro ha dichiarato un'emergenza e ha indicato che un'azione transfrontaliera è necessaria, eventuali aumenti dello standard di approvvigionamento di gas o obblighi supplementari ai sensi dell', paragrafo 2, imposti alle imprese di gas naturale in altri Stati membri nello stesso gruppo di rischio sono temporaneamente ridotti al livello stabilito nell', paragrafo 1. Gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo cessano di applicarsi immediatamente dopo che l'autorità competente dichiari la fine dello stato di emergenza, o che la Commissione giunga alla conclusione, in conformità del paragrafo 8, primo comma, che la dichiarazione dello stato di emergenza non è o non è più giustificato. 4.   Quando l'autorità competente dichiara lo stato di emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti del gruppo di rischio nonché le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso, in particolare riguardo alle azioni che intende intraprendere. In casi eccezionali debitamente giustificati l'autorità competente può intraprendere azioni che si discostano dal piano di emergenza. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti del gruppo di rischio di cui all'allegato I, nonché le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa, di tali azioni e motiva lo scostamento. 5.   Qualora in uno Stato membro confinante sia dichiarato lo stato di emergenza, il gestore di sistemi di trasporto assicura che la capacità nei punti di interconnessione con tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che sia continua o interrompibile e che sia stata prenotata in precedenza o durante l'emergenza, abbia priorità rispetto alla capacità concorrente nei punti di uscita per impianti di stoccaggio. L'utente del sistema che beneficia della capacità prioritaria versa tempestivamente un'equa compensazione all'utente del sistema con capacità continua per la perdita finanziaria subita in seguito all'attribuzione di priorità, compreso un rimborso proporzionato dei costi derivanti dall'interruzione della capacità continua. Il processo di determinazione e versamento della compensazione non pregiudica l'attuazione della regola di priorità. 6.   Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti provvedono affinché: a) non siano varate misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento; b) non siano varate misure che potrebbero seriamente compromettere la situazione dell'approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e c) sia preservato l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura del possibile sotto il profilo tecnico e della sicurezza, secondo il piano di emergenza. 7.   Durante un'emergenza e sulla base di validi motivi uno Stato membro può decidere, su richiesta del gestore di sistemi di trasporto dell'energia elettrica o del gas interessato, di attribuire priorità all'approvvigionamento di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, rispetto ad alcune categorie di clienti protetti, se il mancato approvvigionamento di gas alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas: a) potrebbe causare gravi danni al funzionamento del sistema elettrico; o b) ostacolerebbe la produzione e/o il trasporto di gas. Gli Stati membri basano ciascuna di tali misure sulla valutazione del rischio. Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas di cui al primo comma sono definite con chiarezza, unitamente agli eventuali volumi di gas a cui si applicherebbe tale misura, e incluse nei capitoli regionali dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. La loro identificazione è effettuata in stretta collaborazione con i gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica e del gas dello Stato membro interessato. 8.   La Commissione verifica quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell'informazione di cui al paragrafo 2 dall'autorità competente, se la dichiarazione dello stato di emergenza è giustificata in virtù del paragrafo 1, lettera c), se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza senza imporre oneri eccessivi alle imprese di gas naturale e se sono conformi al paragrafo 6. La Commissione può, su richiesta di un'altra autorità competente, di imprese di gas naturale o di propria iniziativa, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che contravvengono alle condizioni indicate nella prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche chiedere all'autorità competente di dichiarare la fine dello stato di emergenza se conclude che la dichiarazione di uno stato di emergenza non sia giustificata o non lo sia più in conformità del paragrafo 1, lettera c). Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. Nell'ultimo caso, la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta oppure convocare l'autorità competente o, se opportuno, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. L'autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Se la decisione finale dell'autorità competente differisce dalla posizione della Commissione, l'autorità competente ne illustra i motivi. 9.   Se l'autorità competente dichiari la fine di uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri con i quali lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connesso.
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