Art. 14

Scambio di informazioni

In vigore dal 25 ott 2017
Scambio di informazioni 1.   Qualora uno Stato membro abbia dichiarato uno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, in particolare, le seguenti informazioni: a) le previsioni sull'approvvigionamento di gas e sulla domanda giornaliera di gas per i tre giorni successivi, espresse in milioni di metri cubi al giorno; b) il flusso di gas giornaliero presso tutti i punti d'entrata e d'uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale di GNL, espresso in milioni di metri cubi al giorno; c) il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantito l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti. 2.   In caso di emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione può chiedere all'autorità competente di cui al paragrafo 1 di fornirle senza indugio almeno quanto segue: a) le informazioni di cui al paragrafo 1; b) le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare e su quelle che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia; c) le richieste di adottare misure supplementari presentate da altre autorità competenti; d) le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti. 3.   Dopo un'emergenza l'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla revoca dell'emergenza, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, anche con la valutazione dell'impatto economico dell'emergenza, dell'impatto sul comparto dell'energia elettrica e dell'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. La suddetta valutazione è messa a disposizione del GCG e si riflette negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e ne comunica i risultati in forma aggregata agli Stati membri, al Parlamento europeo e al GCG. 4.   In circostanze debitamente giustificate a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'autorità competente dello Stato membro più colpito può chiedere alle imprese di gas naturale di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 o ulteriori informazioni necessarie a valutare globalmente la situazione dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro o in altri Stati membri, comprese le informazioni contrattuali, diverse da quelle relative ai prezzi. La Commissione può chiedere alle autorità competenti le informazioni fornite dalle imprese di gas naturale nel quadro del presente paragrafo, purché le stesse informazioni non le siano già state trasmesse. 5.   La Commissione, se ritiene che l'approvvigionamento di gas nell'Unione o in una parte dell'Unione sia a rischio o potrebbe essere a rischio al punto da portare alla dichiarazione di uno dei livelli di crisi di cui all', paragrafo 1, può chiedere alle autorità competenti interessate di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la situazione dell'approvvigionamento di gas. La Commissione condivide la valutazione con il GCG. 6.   Affinché le autorità competenti e la Commissione valutino la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione, ciascuna impresa di gas naturale notifica: a) all'autorità competente interessata i seguenti elementi dei contratti di fornitura di gas aventi una dimensione transfrontaliera e di durata superiore a un anno che ha concluso per il reperimento del gas: i) la durata; ii) i volumi annuali; iii) in caso di allarme o di emergenza, i volumi massimi giornalieri; iv) i punti di consegna; v) i volumi di gas minimi giornalieri e mensili; vi) le condizioni di sospensione delle forniture di gas; vii) un'indicazione se il contratto, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, equivale o è superiore alla soglia del 28 % di cui al paragrafo 6, lettera b), nello Stato membro più colpito; b) all'autorità competente dello Stato membro più colpito, non appena conclusi o modificati, i suoi contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati il 1o novembre 2017, o successivamente, che, individualmente o cumulativamente con i contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, equivalgono al 28 % o più del consumo annuo di gas in tale Stato membro, da calcolare sulla base dei dati disponibili più recenti. Inoltre, entro il 2 novembre 2018, le imprese di gas naturale comunicano all'autorità competente tutti i contratti esistenti che soddisfano le medesime condizioni. L'obbligo di comunicazione non riguarda le informazioni relative ai prezzi e non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche a tutti gli accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi. L'autorità competente notifica alla Commissione, in forma anonima, le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma. In caso di conclusione di nuovi contratti o modifiche ai contratti esistenti, l'intero insieme di informazioni è notificato entro la fine di settembre dell'anno in questione. Qualora nutra il dubbio che un determinato contratto ottenuto ai sensi della lettera b) del primo comma metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro o di una regione, l'autorità competente notifica il contratto alla Commissione. 7.   In circostanze debitamente giustificate dalla necessità di garantire la trasparenza dei contratti essenziali di fornitura di gas importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e se l'autorità competente dello Stato membro più colpito o la Commissione ritiene che un contratto di fornitura di gas possa mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro o la Commissione può chiedere all'impresa di gas naturale di trasmettere il contratto, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi, ai fini della valutazione dell'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La richiesta è motivata e può includere anche dettagli di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi. La motivazione include la proporzionalità dell'onere amministrativo connesso. 8.   Le autorità competenti che ricevono informazioni sulla base del paragrafo 6, lettera b), o del paragrafo 7 del presente articolo valutano entro tre mesi le informazioni ricevute ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e trasmettono i risultati della loro valutazione alla Commissione. 9.   L'autorità competente tiene conto delle informazioni ottenute a norma del presente articolo nella preparazione della valutazione del rischio, del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza e dei rispettivi aggiornamenti. La Commissione può adottare un parere che proponga all'autorità competente di modificare le valutazioni del rischio o i piani secondo le informazioni ottenute in base al presente articolo. L'autorità competente interessata riesamina la valutazione del rischio e i piani oggetto della richiesta in conformità della procedura di cui all', paragrafo 9. 10.   Entro il 2 maggio 2019, gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte delle imprese di gas naturale, dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. 11.   Ai fini del presente articolo, per «Stato membro più colpito» si intende lo Stato membro in cui si registra la maggior parte delle vendite di gas o dei clienti di una parte di un determinato contratto. 12.   Tutte le informazioni contrattuali o i contratti ricevuti sulla base dei paragrafi 6 e 7, come pure le relative valutazioni da parte delle autorità competenti o della Commissione, restano riservati. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la piena riservatezza.
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