Art. 15

Segreto professionale

In vigore dal 25 ott 2017
Segreto professionale 1.   Le informazioni commercialmente sensibili ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi dell', paragrafi da 4 a 8, e dell', esclusi i risultati delle valutazioni di cui all', paragrafi 3 e 5, sono riservate e soggette alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. 2.   L'obbligo di segreto professionale si applica alle persone seguenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento: a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per la Commissione; b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto della Commissione; c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità pertinenti; d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità competenti e dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità pertinenti. 3.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altro pertinente diritto dell'Unione, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati. 4.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, la Commissione, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi o persone possono servirsi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni.
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