Art. 8
Definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza
In vigore dal 25 ott 2017
Definizione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza
1. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas contenute in un piano d'azione preventivo e in un piano di emergenza sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, dei gestori di sistemi di trasporto dell'energia elettrica e, qualora questa non sia l'autorità competente, l'autorità nazionale di regolamentazione, definisce:
a)
un piano d'azione preventivo contenente le misure necessarie per eliminare o mitigare i rischi individuati, compresi gli effetti delle misure di efficienza energetica e delle misure sul versante della domanda contenuti nelle valutazioni comuni e nazionali del rischio, e conformemente all';
b)
un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas conformemente all'.
3. Il piano di azione preventivo e il piano di emergenza contengono un capitolo regionale, o vari capitoli regionali, qualora uno Stato membro sia membro di diversi gruppi di rischio come definiti nell'allegato I.
Detti capitoli regionali sono elaborati congiuntamente da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio prima di essere integrati nei rispettivi piani nazionali. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore in modo da far sì che i capitoli regionali migliorino collettivamente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e non diano luogo a contraddizioni, e in modo da superare gli ostacoli alla cooperazione.
Il capitolo o i capitoli regionali contengono misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, anche in relazione al GNL, soggette ad accordo tra gli Stati membri di uno stesso o di diversi gruppi di rischio che attuano le misure e che sono interessati dalla misura sulla base della simulazione di cui all', paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.
4. Le autorità competenti riferiscono periodicamente al GCG sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, segnatamente dei capitoli regionali. In particolare, le autorità competenti concordano un meccanismo di cooperazione per la preparazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza, compreso lo scambio di progetti di piani. Essi riferiscono al GCG in merito al convenuto meccanismo di cooperazione 16 mesi prima del termine per l'accordo su detti piani e sui relativi aggiornamenti.
La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nella preparazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in un gruppo di rischio le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione propone un meccanismo di cooperazione per tale gruppo di rischio. Le autorità competenti interessate concordano il meccanismo di cooperazione per quel gruppo di rischio tenendo in considerazione la proposta della Commissione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'attuazione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza.
5. Il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza sono sviluppati secondo i modelli di cui agli allegati VI e VII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare i modelli di cui agli allegati VI e VII, previa consultazione del GCG, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.
6. Le autorità competenti di Stati membri confinanti si consultano in tempo utile al fine di garantire la coerenza tra i loro piani d'azione preventivi e i loro piani di emergenza.
Le autorità competenti, all'interno di ciascun gruppo di rischio, provvedono allo scambio dei progetti di piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza con proposte di cooperazione, al più tardi cinque mesi prima del termine per la presentazione dei piani.
Le versioni finali dei capitoli regionali di cui al paragrafo 3 sono approvate da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza contengono anche le misure nazionali necessarie per attuare e far rispettare le misure transfrontaliere di cui ai capitoli regionali.
7. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza sono resi pubblici e notificati alla Commissione entro il 1o marzo 2019. La Commissione informa il GCG della notifica dei piani che pubblica sul proprio sito web.
Entro quattro mesi dalla notifica a cura delle autorità competenti, la Commissione esamina i piani tenendo conto dei pareri espressi in sede di GCG.
8. La Commissione trasmette un parere all'autorità competente raccomandando di riesaminare un piano d'azione preventivo o un piano di emergenza se si applica uno o più dei casi seguenti:
a)
esso non serve a mitigare i rischi individuati nella valutazione del rischio;
b)
esso non è compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di un altro Stato membro o di un gruppo di rischio;
c)
esso non è conforme al requisito di cui al paragrafo 1 di non distorcere indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficace del mercato interno;
d)
esso non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.
9. Entro tre mesi dalla notifica del parere della Commissione di cui al paragrafo 8, l'autorità competente interessata notifica alla Commissione il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza modificati o, se non concorda con le raccomandazioni, ne illustra i motivi alla Commissione.
In caso di disaccordo riguardo agli elementi di cui al paragrafo 8 la Commissione può, entro quattro mesi dalla risposta dell'autorità competente, ritirare la propria richiesta o convocare l'autorità competente e, se lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei dettagli i motivi per la richiesta di eventuali modifiche del piano di azione preventivo o del piano di emergenza. L'autorità competente interessata tiene pienamente conto dei motivi dettagliati della Commissione.
Se del caso, l'autorità competente interessata modifica senza indugio e rende pubblici il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza modificati.
Se la posizione finale dell'autorità competente interessata differisce dai motivi dettagliati della Commissione, l'autorità competente fornisce e rende pubblica, unitamente alla propria posizione e ai motivi dettagliati della Commissione, la giustificazione alla base della propria posizione entro due mesi dalla ricezione dei motivi dettagliati della Commissione.
10. Per le misure non di mercato adottate il 1o novembre 2017, o successivamente, si applica la procedura di cui all', paragrafi 4, 6, 8 e 9.
11. È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
12. I piani d'azione preventivi e i piani di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 994/2010, aggiornati in conformità di tale regolamento, restano in vigore fino alla prima adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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