Art. 20
Deroga
In vigore dal 25 ott 2017
Deroga
1. Il presente regolamento non si applica a Malta né a Cipro fintantoché i rispettivi territori non saranno approvvigionati di gas. Gli obblighi e le scelte di Malta e Cipro in base alle disposizioni seguenti si articolano entro il termine specifico calcolato a decorrere dalla data in cui i rispettivi territori sono approvvigionati di gas:
a)
, punto 5, , paragrafo 2, , paragrafo 5 e , paragrafo 6, lettera a): 12 mesi;
b)
, paragrafo 1: 18 mesi;
c)
, paragrafo 7: 24 mesi;
d)
, paragrafo 4: 36 mesi;
e)
, paragrafo 1: 48 mesi.
Al fine di soddisfare l'obbligo di cui all', paragrafo 1, Malta e Cipro possono applicare le disposizioni di cui all', paragrafo 2, anche ricorrendo a misure non di mercato sul versante della domanda.
2. Gli obblighi relativi ai lavori dei gruppi di rischio di cui agli per quanto riguarda i gruppi di rischio del corridoio meridionale del gas e del Mediterraneo orientale si applicano a decorrere dalla data in cui l'infrastruttura/il gasdotto principale inizia a funzionare in modalità di prova.
3. Fintantoché la Svezia ha accesso al gas mediante interconnessioni esclusivamente dalla Danimarca quale sua unica fonte di gas e suo unico possibile prestatore di solidarietà, la Danimarca e la Svezia sono esentate dall'obbligo di cui all', paragrafo 10, di definire modalità tecniche, giuridiche e finanziarie ai fini della prestazione di solidarietà alla Danimarca da parte della Svezia. Tale disposizione non pregiudica l'obbligo della Danimarca di prestare solidarietà e di definire le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie in tal senso a norma dell'.
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