Art. 13
Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD
In vigore dal 26 set 2017
Attuazione degli accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD
1. La Commissione stipula, a nome dell’Unione, accordi riguardanti la garanzia dell’EFSD con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell’ e del paragrafo 4 del presente articolo, che riguardano la concessione della garanzia dell’EFSD, che è incondizionata, irrevocabile e esigibile a prima richiesta, e in favore della controparte ammissibile selezionata.
2. Per ciascuna finestra d’investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia dell’EFSD tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia dell’EFSD può essere concessa per operazioni di finanziamento o di investimento individuali. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili.
Tutti gli accordi di garanzia dell’EFSD sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.
3. Gli accordi di garanzia dell’EFSD contengono, in particolare, disposizioni riguardanti:
a)
norme dettagliate sulla prestazione della garanzia dell’EFSD, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
b)
gli obiettivi e la finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un’indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all’, paragrafo 2, lettera i);
c)
la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e, in casi debitamente giustificati, la possibilità delle remunerazione può essere in parte sovvenzionata al fine di offrire maggiori agevolazioni, in particolare nei paesi di cui all’, paragrafo 2, lettera d);
d)
i requisiti per l’uso della garanzia dell’EFSD, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti ad esempio scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
e)
le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti
f)
le disposizioni relative agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, a norma degli ;
g)
procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia dell’EFSD.
4. La Commissione, quando conclude accordi di garanzia dell’EFSD con controparti ammissibili, tiene conto degli elementi seguenti:
a)
la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali, conformemente agli ;
b)
gli obiettivi della finestra d’investimento;
c)
l’esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;
d)
la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d’investimento.
5. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell’accordo di garanzia dell’EFSD.
6. La garanzia dell’EFSD può coprire:
a)
per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
b)
per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
c)
per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
d)
tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.
7. Gli accordi di garanzia dell’EFSD stabiliscono norme dettagliate per la copertura, gli obblighi, l’ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure.
Storico versioni
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